La Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria per il 2005) ha introdotto l'obbligo di autofattura per acquisti di tartufi.
I soggetti che nell’esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere autofattura. I soggetti acquirenti omettono l’indicazione, nell’autofattura, delle generalità del cedente e sono tenuti a versare all’Erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell’IVA relativi alle autofatture emesse nei termini di legge.
La cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle Regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.
A quando l'autofattura per i funghi e le castagne?
Posted by Valentina Ambrosini at Febbraio 7, 2005 11:22 PM